Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Spett.le Stazione Appaltante, siamo con la presente a rivolgerVi le seguenti richieste di chiarimento in relazione alla procedura in oggetto: 1. Nel disciplinare di gara è previsto che la durata del piano sanitario sia di 24 mesi. Nello schema di contratto, invece, si prevede una durata di 3 anni. Si chiede di poter indicare quale sia la durata corretta del servizio. 2. Si chiede conferma che il riferimento al Patto di integrità contenuto nella domanda di partecipazione (“di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera ………”) sia un refuso non essedo tale documento allegato alla documentazione di gara e neppure citato nel disciplinare. In caso contrario, si chiede di poterne fornire copia. 3. Si chiede conferma che non sia da rendere la seguente dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione “di accettare, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione” in quanto non si sono rinvenuti i predetti requisiti di esecuzione nel Disciplinare di gara. In caso contrario, si prega cortesemente di indicare il riferimento testuale. 4. Nella domanda di partecipazione, si chiede conferma che vadano barrate le seguenti dichiarazioni, in quanto non applicabili alla tipologia di appalto in oggetto: “DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a …………………. (se presente): - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ……………………. selezionando la voce “…………………”; - (se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI)”. 5. Nella domanda di partecipazione sono presenti le seguenti dichiarazioni: a. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta; b. rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Non abbiamo rinvenuto nella documentazione di gara riferimenti ad impegni specifici in tema di stabilità occupazionale o che siano state individuate misure in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Si chiede, pertanto, conferma che si tratti di refuso e che tali dichiarazioni debbano essere barrate. In caso contrario, si chiede cortesemente di indicare ove reperire tali impegni o misure nella documentazione di gara. 6. Nella domanda di partecipazione, si chiede conferma che vadano barrate le seguenti dichiarazioni, in quanto non applicabili alla tipologia di appalto in oggetto: (solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento) ▪ a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ……………………. (indicare il decreto vigente per il settore di interesse); (Solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi) ▪ sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto. 7. Con riferimento al numero telefonico del call center da mettere a disposizione secondo quanto previsto dai Capitolati, si chiede conferma che possa essere attivato un numero “nero”, il cui costo dipende dalla tariffa che l’assicurato ha col proprio gestore telefonico (oggi la maggior parte della popolazione adotta una tariffa telefonica flat e pertanto l’adozione di un numero telefonico “nero” non comporterebbe un aggravio di costi per la maggior parte degli assicurati). In denegata ipotesi, si chiede conferma che il numero verde sia solo per le chiamate da numero fisso, mentre non lo sia per cellulari e chiamate dall`estero. 8. Si chiede conferma che la raccolta premi assicurativi indicata al paragrafo 6.2 del disciplinare sia per il lotto 1 che per il lotto 2 debba riferirsi al Ramo malattia. 9. Si chiede conferma che la comprova del requisito di cui al paragrafo 6.3, lett. a) del disciplinare di gara si possano fornire i certificati di polizza recanti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, della durata e del contraente/associato. 1. Si chiede conferma che la certificazione ISO 45001, ai fini della riduzione della cauzione, possa essere utilizzata dal concorrente se nella stessa si attesta che la Compagnia concorrente è inclusa nella certificazione di Gruppo ottenuta in conformità alla norma ISO 45001:2018. 10. Si chiede conferma che nell` ipotesi in cui in concorrente ricorra a un provider (ad esempio per la messa a disposizione della rete di strutture convenzionate) mediante ricorso a subappalto dichiarato nella documentazione di gara, l`offerta tecnica debba essere valorizzata in virtù del predetto istituto, e non debba essere prodotto avvalimento premiale, in quanto opera il già menzionato subappalto. 11. Si chiede conferma che il DUVRI citato all’art. 1.2, lett. e) dello schema di contratto non debba essere prodotto perché per l’appalto in questione non vi sono rischi da interferenze, come indicato al paragrafo 3 del disciplinare (pag.6). Di conseguenza, anche l’art. 11 dello schema di contrato andrà considerato come non apposto. 12. Si chiede conferma che l’aggiudicatario della gara non debba possedere una polizza responsabilità civile e che, pertanto l’art. 1.3, lett. b) dello schema di contratto debba intendersi come non apposto, non essendo tale polizza prevista come un requisito necessario nel disciplinare di gara. 13. Si chiede conferma che il riferimento all’IVA contenuto all’art. 3.1 dello schema di contatto sia un refuso in quanto il servizio in questione è esente iva come indicato anche nel disciplinare di gara pag. 6. 14. Con riferimento alla seguente previsione di cui all’art. 5.1 dello schema di contratto “Nei termini previsti dall’art. 3.2. del disciplinare di gara è riconosciuta la revisione dei prezzi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 del Codice” si chiede conferma che il riferimento corretto sia l’art. 3.3 del disciplinare e non il 3.2. 15. Con riferimento alla fattura citata all’art. 9.2 dello schema di contratto, si segnala che le Compagnie di assicurazione tipicamente non emettono fattura per l’emissione dei premi assicurativi ma certificati di polizza/appendici di regolazione di rinnovo e quietanze. Si chiede quindi conferma che in caso di aggiudicazione il predetto passaggio possa essere opportunamente rimodulato al fine di adattarne il contenuto alle caratteristiche proprie del soggetto aggiudicatario. 16. Si chiede conferma che il riferimento alla tabella, contenuto all’art. 12.1 dello schema di contratto, sia un refuso, considerato che all’art. 12.3 non è presente una tabella ma si fa rinvio alle penali del capitolato. 17. Con riferimento alla seguente previsione contenuto all’art. 12.3. dello schema di contratto “In caso di inadempimento da parte del Fornitore si applicano le penali previste all’art. 15.3. del Capitolato” si chiede conferma che il riferimento corretto dell’articolo dedicato alle penali sia l’art. 13 per il Capitolato lotto 1 e l’art. IX per il Capitolato lotto 2. 18. Si chiede conferma che la seguente previsione di cui all’art. 22.2 dello schema di contratto “Il Fornitore si impegna a mantenere attiva/e per tutta la durata del contratto la/e polizza/e presentata/e ai sensi dell’art. 12 del Capitolato” sia un refuso in quanto l’art. 12 del Capitolato Lotto 1 è dedicato al “Regime delle prestazioni” e l’art. XII del Capitolato Lotto 2 alla “Definizione delle controversie”. 19. Con riferimento agli istituti di cura da indicare nell’offerta tecnica, si chiede conferma che vadano considerati sia quelli abilitati al ricovero notturno sia quelli con ricovero diurno. 20. Con riferimento ai centri diagnostici da indicare nell’offerta tecnica, si chiede conferma che si intendano ricompresi oltre ai centri diagnostici anche i poliambulatori, i laboratori di analisi, gli studi fisioterapici e gli studi medici. 21. Con riferimento all’art. 21 dello Schema di Contratto, si chiede conferma che la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria sarà qualificata come Titolare Autonomo, con possibilità di integrare in tal senso la clausola contrattuale stessa. In merito, infatti, la scrivente reputa che la qualificazione corretta sia quella di “Titolare del trattamento”, come pure chiaramente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (rif. Doc. web n. 9169688 del 29 ottobre 2019, di cui si riporta il seguente passaggio: “La società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell’autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno (spetta infatti a tale società, in base a proprie valutazioni interne, decidere se liquidare direttamente un sinistro senza particolari formalità, ovvero avviare più puntuali verifiche o anche resistere in giudizio). Non vi è dubbio, infatti, che l’ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono interessi separati e distinti, come del resto emerge dalla citata normativa di settore che, nel definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti dell’attività assicurativa, individua gli obblighi che ricadono sulle parti contraenti (in tal senso, v. anche artt. 1882 e ss. c.c.). Alla luce di quanto detto, si rappresenta che, nell’ambito considerato, la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento (a tal riguardo cfr. provvedimento del 26 aprile 2007-cd. catena assicurativa, doc. web n. 1410057)”. 22. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Lotto 1 - Art. 22 “ESCLUSIONI DAL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA” si chiede se dalle garanzie sono escluse o meno le spese sostenute per la correzione di difetti fisici e/o malformazioni di cui sia affetto l’Assicurato. 23. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Lotto 2 - Art. IV) “ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI” si chiede se dalle garanzie sono escluse o meno le spese sostenute per la correzione di difetti fisici e/o malformazioni di cui sia affetto l’Assicurato. 24. Con riferimento al Lotto 1, Capitolato Speciale, art. 2.2., tra le persone assicurate viene menzionato anche il “convivente more uxorio” dell’avente diritto. La scrivente impresa di assicurazione – anche a seguito di rilievi formulati dall’IVASS nell’ambito di recenti sondaggi sulla trasparenza dei contratti assicurativi – sta eliminando questo termine dai propri testi contrattuali, sostituendolo con quello di “convivente di fatto”. Tale termine consente sia di evitare il ricorso a un latinismo – non gradito alla Vigilanza in un’ottica di chiarezza e semplificazione contrattuale – sia di garantire maggiore chiarezza e precisione, in quanto rinvia alla definizione di “convivenza di fatto” formalizzata all’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ossia la situazione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un`unione civile”, ossia ciò che normalmente si è sempre inteso utilizzando il termine di convivente more uxorio. Si chiede pertanto se, in caso di aggiudicazione del bando di gara, sia possibile operare tale sostituzione nel testo delle condizioni di assicurazione. Tale richiesta si estende anche ad analoga fattispecie di cui al Lotto 2, par. II. 25. Con riferimento al Lotto 1, Capitolato Speciale, art. 3.1, lett. a), si legge che sono ricomprese in copertura “Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti l’inizio del ricovero”. Si chiede se sia corretto considerare tali prestazioni indennizzabili solamente quando, al momento della loro esecuzione, sia già nota l’esigenza di disporre il ricovero – con data già fissata – e pertanto tali prestazioni risultino collegate al successivo evento già al momento della loro prescrizione da parte del professionista sanitario. Sarebbero pertanto escluse dal novero delle prestazioni “pre-ricovero”, ai sensi della presente garanzia, quelle prestazioni al cui esito emergesse la necessità di disporre un ricovero: tali prestazioni verrebbero eventualmente indennizzate nell’ambito dell’Area fuori ricovero, qualora previste. Tale richiesta si estende ad analoga fattispecie di cui al Lotto 2, lett. A.1.1 (180 giorni). 26. Con riferimento al Lotto 1, Capitolato Speciale, art. 3.1, lett. d), relativamente alle prestazioni post-ricovero, si chiede di precisare se le stesse, per essere indennizzate, debbano avvenire in vigenza di copertura oppure se il termine di 90 giorni entro le quali risultano indennizzabili valga anche quando tali prestazioni siano eseguite a polizza scaduta, se comunque successive e collegate ad un ricovero terminato in vigenza di copertura. Tale richiesta si estende ad analoga fattispecie di cui al Lotto 2, lett. A.1.1 (180 giorni). 27. Con riferimento al Lotto 1, Capitolato Speciale, art. 7, si legge che “La garanzia opererà per trattamenti fisioterapici e riabilitativi”. Si chiede se sia corretto ritenere tale garanzia operante nei soli casi in cui la fisioterapia sia stata prescritta in diretta conseguenza di malattie o infortuni, ma senza che nel frattempo l’assicurato abbia subito un ricovero per quella stessa problematica che renda necessaria la fisioterapia. Ciò per distinguere chiaramente questi casi di fisioterapia da quella rientrante tra le prestazioni post ricovero ed evitare che, decorsi i 90 giorni post ricovero, l’assicurato che debba fare ulteriore fisioterapia possa chiederne l’indennizzo ai sensi della presente garanzia. 28. Con riferimento al Lotto 1Capitolato Speciale, art. 18, si legge: “Gli assistiti sono esonerati dall’obbligo di dichiarare alla Società eventuali altre polizze dagli stessi stipulate per i medesimi rischi, se non in fase di rimborso”. Si chiede conferma che tale previsione, tramite la quale viene disposta una deroga all’applicazione dell’art. 1910 del Codice civile, operi solo con riferimento al primo comma dell’articolo 1910 (avviso dell’esistenza di altre assicurazioni), ma non a quelli successivi. Nello specifico, si chiede cioè che almeno al momento del sinistro l’assicurato sia tenuto ad inviare l’avviso di sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri: tale previsione consente sia di sensibilizzare l’assicurato circa il rispetto del principio indennitario, scongiurando il rischio di un suo indebito arricchimento, sia di evitare – tramite l’esercizio del regresso – un arricchimento senza causa di uno o più assicuratori a danno di chi fra di essi abbia pagato per l’intero o comunque in misura maggiore rispetto agli altri. Nel ringraziare dell’attenzione riservataci, porgiamo i nostri migliori saluti. Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.

    Domanda del: 05/12/2024 aggiornata il 05/12/2024
  • 1. Lo schema di contratto presenta un refuso. La durata del servizio è quella indicata nel disciplinare di gara.

    2, 3, 4, 5, 6: La domanda di partecipazione tipo è stata approvata dall’ANAC con delibera n. 43/2024. Il concorrente tenga conto soltanto delle parti pertinenti alla procedura in oggetto.

    7. Non si conferma

    8.  Il requisito speciale di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare è relativo alla raccolta di premi assicurativi globale.

    9. Sì, purché da essi o da documenti a essi allegati si evinca con certezza l’avvenuto pagamento dei premi.

    10. Si rinvia al diciplinare di gara

    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21: In relazione allo schema di contratto, si veda il chiarimento n. 5

    19. Si conferma

    20. Si conferma

    22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: si rinvia ai capitolati speciali

     

Vai all'elenco dei chiarimenti